Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con una nota ufficiale, di fatto, ha sollevato le due categorie che rappresenta dalla sanzione applicata per la violazione degli obblighi formativi annuali rientranti nella formazione continua.
L’obbligo alla formazione continua era stato stabilito nell’articolo 15 comma 9 del regolamento recante il Codice delle Sanzioni Disciplinari che prevedeva, per chi non adempiva all’obbligo, l’esclusione dagli elenchi previsti dalle normative del Cndcec.
La norma, entrata in vigore il 1° gennaio dello scorso anno, regolarizzava la disciplina delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi formativi per i commercialisti e, con sollievo da parte dei professionisti del settore, è stata abrogata del tutto.
Resta però l’obbligo per ogni commercialista o esperto contabile, così come per tutti i professionisti di ogni settore, di sottoscrivere una polizza di assicurazione professionale di responsabilità civile.
La sottoscrizione di una polizza RC tutela, in questo caso il commercialista professionista, da una serie di comportamenti sbagliati che potrebbero essere perpetrati durante il normale svolgimento della sua professione causando così richieste di risarcimento da parte dei clienti.
Gennaio si preannuncia un mese di grandi cambiamenti e impellenze, considerando anche l'entrata in vigore della nuova normativa sulla fatturazione elettronica.
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