Un giorno da segnare sul calendario per la pedagogia e l'educazione italiana: il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge che istituisce l'Ordine professionale delle professioni pedagogiche ed educative. Si tratta di un traguardo storico, atteso da tempo da migliaia di professionisti che finalmente vedono riconosciuto il valore e l'importanza del loro ruolo.
La legge, composta da 13 articoli, delinea in modo chiaro e preciso il ruolo e le responsabilità dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici:
- il pedagogista è definito come "specialista dei processi educativi" con competenze in materia di progettazione, gestione, verifica e valutazione di interventi educativi e formativi. Può operare in maniera autonoma o come dipendente in diversi contesti, tra cui scuole, enti di formazione, aziende e cooperative sociali (art. 1);- l'educatore professionale socio-pedagogico, invece, è un "professionista operativo di livello intermedio" che svolge attività progettuali e consulenziali in ambito socio-educativo, formativo, culturale e ambientale. Può lavorare sia nel settore pubblico che in quello privato e collabora con diverse figure professionali (art. 3).
Requisiti e iscrizione all'albo
Per esercitare le professioni di pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico è necessario possedere specifici titoli di studio e competenze professionali:
- per i pedagogisti è richiesta una laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, scienze dell'educazione degli adulti e formazione continua, scienze pedagogiche. L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento del titolo e alla dimostrazione delle competenze acquisite tramite tirocinio. l'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali abiliti all'esercizio della professione di pedagogista (art. 2);- per gli educatori professionali socio-pedagogiciè richiesta una laurea triennale (classe di laurea L19) o una qualifica equipollente, ottenuta in conformità alle normative vigenti. Anche in questo caso, è necessario iscriversi all'albo professionale (art. 4).
L'articolo 5, rappresenta una novità importante: istituisce due albi professionali, uno per i pedagogisti e uno per gli educatori professionali socio-pedagogici. Tuttavia, è importante sottolineare che è consentita la contemporanea iscrizione ad entrambi gli albi professionali. Ciò significa che i professionisti che possiedono i requisiti richiesti possono scegliere di iscriversi ad entrambi gli albi e svolgere entrambe le professioni.
Obbligo di assicurazione per pedagogisti ed educatori professionali
Se sei un professionista iscritto ad un ordine professionale hai l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, in conformità all'art. 5 del DPR 137/2012. La mancata stipula dell'assicurazione rappresenta un illecito deontologico sanzionato dall’ordine di appartenenza, fino alla radiazione dallo stesso.
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