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RC Professionale Cosmetologo (escluso trattamenti laser!)

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RC Cosmetologo (escluso trattamenti laser!): chi assicura?

La polizza di Responsabilità Civile (RC) assicura l'attività dei professionisti sanitari (non medici) per i danni causati a terzi durante l'esercizio dell'attività dichiarata. Questa polizza include una copertura di base per il libero professionista, che può essere ampliata con ulteriori garanzie per proteggere l'attività svolta come dipendente di strutture sanitarie pubbliche e/o private.
Se, invece, svolgi l'attività professionale esclusivamente in qualità di dipendente, ti consigliamo la specifica Assicurazione Colpa Grave Personale Sanitario Non Medico. Per attività di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale presso una struttura pubblica (es. dipendente amministrativo, membro del comitato etico, ecc) è consigliata la Polizza Dipendenti Amministrativi Ospedale.

L'assicurazione RC Cosmetologo (escluso trattamenti laser!) è obbligatoria?

Secondo l'art. 10, comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, meglio nota come Legge Gelli-Bianco, gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono l'attività professionale in qualità di liberi professonisti hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile professionale a tutela di eventuali danni causati a terzi. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che i dipendenti di strutture sanitarie o sociosanitarie, sia pubbliche che private, devono munirsi di una polizza RC per la colpa grave: questa garantisce la tutela necessaria nel caso in cui l'ospedale o l'ente pubblico avanzino richieste di risarcimento per l'attività professionale svolta.

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Cosa copre la RC Cosmetologo (escluso trattamenti laser!)?

La polizza è di tipo "All Risks", il che significa che copre tutte le richieste di risarcimento rivolte all'assicurato, purchè non escluse esplicitamente nel testo di polizza. A titolo esemplificativo, di seguito sono elencati alcune delle garanzie generalmente coperte da un'assicurazione per Cosmetologo (escluso trattamenti laser!):
  • danni involontari ai pazienti, dovuti a:
    - negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell'attività professionale;
    - strumenti e/o attrezzature rese disponibili nel campo specifico e attinente alla specializzazione conseguita;
    - fatti dolosi di persone delle quali l’assicurato è tenuto a rispondere;
  • interventi di primo soccorso in caso di urgenza per motivi deontologici, indipendentemente dall’attività abituale dell’assicurato;
  • fatti commessi dal sanitario che sostituisce l’assicurato, se esiste una responsabilità in capo a quest'ultimo;
  • prestazioni in regime libero-professionale presso strutture sanitarie pubbliche;
  • azioni di rivalsa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.

L'elenco potrebbe non riportare tutte le garanzie previste dalle diverse compagnie, per cui consigliamo di leggere attentamente i dettagli della polizza durante la registrazione del preventivo.

Garanzie opzionali

La polizza può incudere ulteriori garanzie, come:
  • Coordinatore per le responsabilità derivanti dalla qualifica direttiva di Coordinatore;
  • Direttore di Struttura Semplice/Complessa – Direttore delle professioni sanitarie per le responsabilità derivanti dalla relativa qualifica;
  • servizio di emergenza sanitaria (D. Lgs. 229/99 - Ex servizio 118);
  • perdite patrimoniali per l'attività di libero docente, Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Consulente Tecnico di Parte (CTP), titolare di cattedra universitaria, autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere;
  • spese per il ripristino della reputazione, in seguito a danni all'immagine causati da una richiesta di risarcimento;
  • consenso informato, per insufficienza e/o inidoneità del consenso informato acquisito dall’assicurato;
  • RC conduzione dei locali in cui viene svolta l'attività professionale e RCO per la responsabilità civile verso i dipendenti;
  • retroattività illimitata, in estensione a quella decennale ordinaria;
  • postuma (protezione di eredi e tutori), in caso di cessazione definitiva dell'attività esercitata o in caso di decesso dell'assicurato;
  • estensione territoriale (Unione Europea);
  • operatività su più sedi.

Garanzie per Cosmetologo (escluso trattamenti laser!) dipendente - Colpa grave

Per le mansioni in qualità di dipendente di una Struttura Sanitaria pubblica o privata, sono solitamente incluse nella copertura:
  • azioni di responsabilità amministrativa in conseguenza di danni erariali (per il dipendente pubblico);
  • azioni di rivalsa della struttura sanitaria privata (per il dipendente privato);
  • azioni di surrogazione dell’impresa di assicurazioni della struttura sanitaria pubblica o privata (per il dipendente pubblico e/o privato).

Esclusioni: cosa non è coperto

Solitamente non rientrano in copertura:
  • danni a soggetti non considerati terzi, come il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, ecc;
  • azioni dolose dell'assicurato;
  • multe e sanzioni dell’assicurato;
  • circostanze e fatti noti al momento della sottoscrizione del contratto;
  • danni ai dipendenti per discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
  • danni a soggetti terzi, inclusi pazienti, a seguito di discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento nei loro confronti;
  • danni a cose causati da furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, per cui è possibile stipulare una Polizza Multirischi Impresa
  • plagio, violazione di diritti d’autore, copyright, licenze, appropriazione indebita o violazione di brevetto o segreto commerciale;
  • danni causati da incidente o attacco cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk. Questa garanzia è fondamentale, considerando che si tratta di dati sensibili importanti, per i quali la disciplina del GDPR è molto severa;
  • infortuni subiti dall’assicurato nello svolgimento delle attività professionali, per cui è possibile stipulare una specifica Polizza Infortuni, con estensione "3 virus" (HIV, Epatite B, e C);
  • tutela legale completa, per cui è possibile stipulare una apposita Polizza Tutela Legale;
  • violazione della normativa sul trattamento dei dati;
  • difetti di fabbricazione di prodotto.

Quanto dura la copertura della Polizza Cosmetologo (escluso trattamenti laser!)?

In conformità con l'articolo 5 del Decreto 232/2023, la polizza opera in modalità "claims made", pertanto copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e all'assicuratore durante il periodo di validità del contratto. Tuttavia, è necessario che l'errore che ha generato il sinistro sia stato commesso nel medesimo periodo o nei dieci anni precedenti (retroattività), come specificato nell'Articolo 11 della Legge 24/2017. Per i professionisti in attività da meno di 10 anni, è possibile considerare un periodo di retroattività più breve, corrispondente alla data di iscrizione all'albo. Inoltre, attivando la clausola Deeming Clause, è possibile estendere la copertura a errori dichiarati spontaneamente dall'assicurato durante il periodo di validità del contratto, anche se la richiesta di risarcimento si presenta dopo la scadenza, in qualsiasi momento.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, indipendentemente dalla causa, è necessario prevedere un periodo di copertura postuma (ultrattività) per le richieste di risarcimento che potrebbero essere avanzate nei dieci anni successivi e riferite a eventi accaduti durante il periodo di validità della polizza, incluso il periodo di retroattività. La garanzia Ultrattività (o Postuma) può essere acquistata nell'ultimo contratto o in un secondo momento, sia dall'assicurato che dagli eredi, purchè entro un certo limite dalla scadenza dell'ultima annualità di polizza attiva.

Massimali della Polizza Cosmetologo (escluso trattamenti laser!)

L'articolo 4 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 definisce le disposizioni operative della polizza per gli esercenti le professioni sanitarie e ne stabilisce i requisiti minimi per l'effettiva operatività. I contratti di assicurazione dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro il 16 marzo 2026, come previsto dall'articolo 18 del decreto. Di seguito i massimali minimi secondo i commi 2 e 3:

Massimali per Cosmetologo (escluso trattamenti laser!) libero professionista

- Massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Massimali per Cosmetologo (escluso trattamenti laser!) dipendente di struttura pubblica o privata - Colpa Grave

- Massimale per sinistro non inferiore al triplo della RAL;
- Massimale per anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Il comma 3, infatti, fa riferimento all'art. 9, comma 5 e 6 della Legge Gelli-Bianco, secondo cui l'importo della condanna/rivalsa/surrogazione, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo della retribuzione annuale lorda.

Come scegliere il massimale di una Polizza Cosmetologo (escluso trattamenti laser!)?

Durante la richiesta di un preventivo, è fondamentale specificare un massimale che rispetti i requisiti minimi del decreto sopracitato. Ad esempio, supponiamo il caso di un Cosmetologo (escluso trattamenti laser!) che opera sia come libero professionista che come dipendente di una struttura pubblica (con un reddito annuo lordo di 50.000€). In tal contesto, il massimale potrebbe essere fissato a € 1.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per anno, poiché:
  • si conforma alle disposizioni del comma 2;
  • non è inferiore ai requisiti previsti dal comma 3 (€ 450.000 nel nostro esempio).

Per effettuare un confronto delle tariffe su RCPolizza.it è sufficiente inserire il massimale per anno.

Obblighi del professionista

Al momento della sottoscrizione del contratto, è importante fornire informazioni precise e veritiere in relazione al rischio assicurato. Inoltre, durante il periodo di copertura assicurativa, il professionista è tenuto a comunicare prontamente ogni cambiamento che possa influire sull'aumento del rischio assicurato.
In ottemperanza all'art. 5  comma 3 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, in caso di sinistro, l'assicurato ha l'obbligo di notificarlo all'assicuratore entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile, è responsabilità dell'assicurato informare tempestivamente la compagnia assicurativa riguardo a eventuali altre polizze in corso, segnalando il sinistro a tutti gli altri assicuratori coinvolti.

Polizza Infortuni Cosmetologo (escluso trattamenti laser!)

Considerando la natura delicata e rischiosa del lavoro svolto dagli operatori sanitari, è consigliabile prendere in considerazione la polizza Infortuni per tutelare il proprio patrimonio in caso di eventi accidentali. Questa polizza copre lesioni fisiche oggettivamente verificabili che possono causare morte, invalidità permanente o inabilità temporanea. L’assicurazione è valida per gli infortuni subiti durante le attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, inclusi i contagi da HIV, Epatite B e C, nonché per attività di natura non professionale. Per maggiori dettagli, visita la pagina Polizza Infortuni.

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