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Assicurazione Professionale Architetti

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RC Professionale Architetti: che tipo di polizza è?

L'Assicurazione Architetti è una polizza professionale a tutela della Responsabilità Civile dell'architetto, per i danni che potrebbe causare involontariamente a terzi durante l'esercizio della professione. Il contratto offre una copertura "All Risks", per cui include tutte le attività normalmente svolte da un professionista del settore, a meno che non siano specificamente escluse dalla polizza; per una copertura completa è quindi fondamentale dichiarare nel contratto tutte le attività svolte e il relativo fatturato.

Assicurazione Architetto: quando è obbligatoria?

Conformemente al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 la polizza è resa obbligatoria per i professionisti iscritti all'ordine che esercitano attivamente la professione. Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), con una circolare del 26.04.2012 prot. 528, chiarisce ulteriormente le condizioni per l'obbligatorietà.
Analizziamo nello specifico le casistiche più comuni:
  • libero professionista che esercita effettivamente la professione: la polizza è obbligatoria e il cliente deve essere informato degli estremi del contratto e del relativo massimale;
  • dipendente di ente privato/azienda privata: la polizza non è obbligatoria per il professionista perchè rimane una responsabilità dell'ente/titolare dello studio.
  • dipendente di ente pubblico: la polizza non è obbligatoria, perché l'ente si prende carico dei danni per la Colpa Lieve dei propri dipendenti; tuttavia, per una maggiore tranquillità, consigliamo al professionista la Polizza Patrimoniale Dipendenti Pubblici per tutelare anche la Colpa Grave.

Nel caso in cui un architetto svolga attività di libero professionista ma anche come parte di uno studio associato o di una società, può richiedere la copertura per entrambe le attività nella stessa polizza sommando il fatturato personale a quello dello studio.

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Polizza Professionale Architetti: cosa copre?

La polizza per architetti opera in modalità 'Claims Made', quindi copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza, anche nel caso in cui il danno sia precedente alla data di inizio della copertura (purché rientri nel periodo di retroattività).

Oltre alle coperture comuni a tutte le polizze professionali, sono incluse garanzie come::
  • Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) e Consulenza Tecnica di Parte (CTP);
  • sicurezza e salute dei lavoratori, compreso l'incarico di Direttore Responsabile e Sorvegliante (D.L. 624/1996 e s.m.i.);
  • stime e perizie;
  • supporto al Responsabile Unico del Procedimento (Art. 8 comma 5 del DPR 554/1999);
  • progettazione;
  • certificazione ambientale;
  • accertamento della consistenza statico-funzionale;
  • verifica degli elaborati progettuali (Articolo 30 comma 6 della Legge 166/2002);
  • certificazioni e/o dichiarazioni in ambito acustico (Legge 447/1995 e s.m.i.);
  • DIA e super DIA, CIL, CILA, SCIA e s.m.i..
  •  
Ricordiamo che le coperture possono variare in base alla compagnia scelta, per cui è importante leggere attentamente il set informativo della polizza per conoscere quali garanzie sono incluse.

Estensioni della Polizza Architetto

Tra le garanzie opzionali, generalmente incluse quelle a tutela di danni dovuti a:
  • inquinamento accidentale;
  • attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria;
  • RC della conduzione dello studio indicato nel contratto;
  • RCO per la responsabilità del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
  • General Contractor, se l'Assicurato è impegnato anche a fabbricare, installare, fornire materiali o attrezzature;
  • opere ad alto rischio come ferrovie, gallerie, dighe, ecc;
  • responsabilità solidale, se l'Assicurato è responsabile del danno insieme ad altri soggetti ed è chiamato a rispondere anche dei condebitori non assicurati, fermo il diritto di rivalsa per la restituzione delle somme anticipate.

È importante verificare quali estensioni rientrano nella copertura standard e quali invece richiedono il pagamento di un premio aggiuntivo: le garanzie infatti possono variare in base alla compagnia scelta.

Estensioni per lavori edili o appalti (Asseveratore Bonus minori, Superbonus e Progettista Merloni)

È possibile richiedere alcune garanzie a copertura di lavori edili o appalti, per le attività di:
  • Asseveratore per i Bonus Minori: nonostante non sia più vincolante una polizza specifica per questa tipologia di interventi, è fortemente consigliato assicurare tali attività. Mentre alcune compagnie incorporano la copertura nella RC Professionale, altre la offrono come estensione opzionale. Tuttavia, consigliamo di stipulare una Polizza Asseveratore dedicata che fornisce un massimale adeguato e una garanzia postuma per eventuali sinistri comunicati dopo la scadenza della polizza. La Polizza Asseveratore, inoltre, diventa obbligatoria in caso di Asseverazioni per il Super Bonus 110%;
  • Progettista, verificatore di progetto, collaudatore di opere pubbliche secondo il D.Lgs. n. 50/2016, ex D.Lgs. n. 163/2006 (ex Legge Merloni): l'assicurazione diventa obbligatoria per i professionisti che collaborano con la Pubblica Amministrazione come soggetti esterni (art. 24, comma 4). Sebbene alcune polizze RC Professionale possano estendersi a questa attività su richiesta, è consigliabile stipulare una polizza dedicata, che risulta più specifica e completa ed evita di erodere il massimale della RC Professionale (vedi Polizza Progettista Merloni , Polizza Verificatore di progetto, Polizza Collaudatore di opere pubbliche).

Estensioni per mansioni secondarie (con limiti di copertura)

Alcune mansioni sono generalmente coperte dalla RC per achitetti, ma alcune compagnie possono imporre limiti di copertura basati sul fatturato globale. Queste mansioni includono:
  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (D.Lgs. n. 81/2008, art. 32);
  • Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Legge n. 109/1994 - D. Lgs. 163/06, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.).

È importante indicare correttamente il fatturato globale relativo alle mansioni svolte, poiché il superamento delle percentuali previste potrebbe richiedere un sovrapprezzo per garantire la copertura.

Esclusioni: cosa non copre l'Assicurazione Professionale Architetto?

L'assicurazione professionale non copre in nessun caso:
  • attività professionali diverse da quelle dichiarate;
  • mancanza di requisiti professionali, come l'iscrizione all'Albo, la relativa revoca, sospensione, ecc..;
  • circostanze già note al momento della sottoscrizione della polizza;
  • richieste di risarcimento al di fuori del periodo di copertura;
  • obblighi volontariamente assunti al di là delle normali responsabilità professionali;
  • attività professionali a titolo gratuito;
  • sanzioni personali inflitte direttamente all'assicurato.

Inoltre, sono generalmente escluse:
  • attività di subappalto non dichiarate (se coperte dalla compagnia);
  • beni o prodotti venduti, forniti, riparati o assistiti dall'assicurato, per cui è possibile stipulare una Polizza RC Prodotto;
  • problemi informatici, perdite dati o incidenti cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk;

Per un elenco completo delle esclusioni, si consiglia di fare riferimento al set informativo della polizza.

Quanto costa la Polizza Architetti?

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