Obbligo e caratteristiche della polizza per broker assicurativi
Il
Regolamento delegato (UE) 2024/896 della Commissione, in vigore
dal 9 ottobre 2024, modifica l’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/97 e stabilisce che:
- gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono stipulare un’assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio dell’Unione o un'analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell’esercizio della professione. In particolare, la polizza deve avere:
- Massimale per sinistro ➔ non inferiore a € 1.564.610;
- Massimale per anno ➔ non inferiore a € 2.315.610.
È prevista una deroga alla stipula se la copertura è già fornita dall’impresa di assicurazione o riassicurazione o da altra impresa per conto della quale l'intermediario agisce o è autorizzato ad agire, ovvero se l'impresa se ne assume la piena responsabilità (paragrafo 4).
- l’intermediario deve possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a € 23.480 (paragrafo 6, lettera b).
Ricordiamo che per effettuare un confronto delle tariffe su RCPolizza.it è sufficiente inserire il massimale per anno.
RC Professionale Broker: cosa copre?
L'Assicurazione RC Broker è una polizza '
All Risks' che copre tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, a meno che siano espressamente escluse dalle condizioni di polizza.
Inoltre, è prestata nella forma '
Claims Made', per cui copre tutte le richieste di risarcimento comunicate all'assicurato e all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a patto che l'errore che le ha generate sia stato commesso nel medesimo periodo o entro i limiti del periodo indicato come
retroattività.
A titolo informativo, una polizza professionale per broker copre:
- perdita di documenti;
- fatto dei dipendenti e collaboratori;
- responsabilità solidale;
- tutela dei dati personali / Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003);
- diffamazione e danni all'immagine;
- violazione di copyright.
- RC Conduzione studio dove è svolta l'attività professionale;
- retroattività (anche illimitata), per estendere la copertura a fatti avvenuti prima dell'attivazione della polizza, a patto che non siano già noti all'assicurato al momento della stipula;
- postuma (protezione di eredi e tutori), per estendere la copertura ai sinistri denunciati dopo la cessazione dell'attività (per qualsiasi causa), purché riferiti a eventi avvenuti durante il periodo di validità della polizza.
Facciamo notare che alcune garanzie potrebbero essere incluse nella copertura solo su specifica richiesta, pertanto consigliamo di leggere attentamente i dettagli della polizza durante la registrazione del preventivo.
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