In pubblica consultazione il nuovo codice deontologico del CNDCEC
Il 22 febbraio 2024, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha presentato la nuova versione del codice deontologico per i professionisti iscritti all'albo. La bozza è stata pubblicata il 26 febbraio ed è attualmente in fase di consultazione fino al 10 marzo 2024, per raccogliere eventuali osservazioni dagli iscritti, dai Consigli degli Ordini e dai Consigli di disciplina.
Il nuovo codice vuole definire i principi e i doveri che il professionista deve seguire nell'esercizio della propria attività, stabilendo linee guida per la condotta nei confronti di clienti, colleghi, altri professionisti e terzi.
Tra le novità principali, spicca l'obbligo di rispettare la normativa sull'equo compenso, introdotta con la Legge 49/2023 (articolo 5, comma 5). L'articolo 25 della bozza impone al professionista di concordare con il cliente un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta, basandosi sui parametri del decreto ministeriale di riferimento (comma 1, lettera a). La legge sull'equo compenso, infatti, prevede sanzioni specifiche per violazioni legate a compensi sproporzionati, sia in eccesso che in difetto, all’attività svolta o da svolgere.
La bozza stabilisce anche criteri dettagliati per valutare l'equità del compenso, considerando la natura della pratica, l'importanza, la difficoltà, la complessità, le condizioni di urgenza, i risultati ottenuti e l'impegno profuso (comma 2). Il Consiglio nazionale, a questo riguardo, ha richiesto la revisione delle soglie di compenso minimo del 2012, soprattutto per i compensi dei collegi sindacali.
Altre novità della bozza includono:
1. Introduzione di una sanzione unica per violazioni plurime con valutazione del comportamento complessivo del professionista (art. 4, comma 2);
2. Divieto di utilizzare espressioni denigratorie ed offensive nei confronti di colleghi, né screditarne le prestazioni professionali (art. 14, comma 2);
3. Raccomandazioni sull'uso corretto dei social network, astenendosi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l’onorabilità delle istituzioni e della professione (art. 39, comma 2);
4. Divieto di favorire l'attività abusiva, collaborando con soggetti non abilitati o sospesi dall'esercizio della professione (art. 31, comma 2);
5. Obbligo di comunicazione scritta al cliente nel caso in cui si intenda affidare parte o tutto l'esercizio dell'attività professionale a terzi. Per affidamenti già in essere, la comunicazione deve essere trasmessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice. In ogni caso, è vietato affidare a terzi, senza il preventivo consenso del cliente, qualsiasi attività rientrante nell'incarico professionale (art. 8, comma 4);
6. Divieto di offrire prestazioni professionali senza richiesta esplicita al domicilio fisico o digitale degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e in generale in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 19, comma 6).
Inoltre, nell'articolo 13, comma 2 viene sottolineata l'importanza della trasparenza riguardo alla polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Il professionista, infatti, deve comunicare gli estremi della polizza al cliente "ogniqualvolta questo gliene faccia richiesta", contribuendo a una maggiore consapevolezza delle condizioni di assistenza.
In conclusione, il nuovo codice deontologico per i commercialisti introduce cambiamenti significativi, con attenzione all'equo compenso e al comportamento generale dei professionisti: la consultazione in corso contribuirà a perfezionare ulteriormente il testo definitivo.
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