Assicurazione professionale avvocato

L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, anche per colpa grave per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.

In caso di responsabilità solidale dell'Avvocato con altri soggetti, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'Avvocato per l'intero.

L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato.

Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.

L'assicurazione deve prevedere una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.

L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro

Massimali richiesti:

Attività svolta in forma individuale:

con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00:
Massimale minimo: 350.000,00 euro

con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000,00 euro e non superiore a euro 70.000,00:
Massimale minimo: 500.000,00

con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00:
Massimale minimo: 1.000.000,00

Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti

con un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00
Massimale minimo: Euro 2.000.000,00 per anno, con il limite di euro 1.000.000,00 per sinistro

con un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00
Massimale minimo: Euro 4.000.000,00 per anno, con il limite di euro 2.000.000,00 per sinistro

Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti

Massimale minimo: Euro 10.000.000,00 per anno, con il limite di euro 5.000.000,00 per sinistro

In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato.


Assicurazione contro gli infortuni

L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.

L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonchè delle spese mediche.

Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Le somme assicurate minime sono le seguenti:
  • capitale caso morte: euro 100.000,00;
  • capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00;
  • diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.

Il decreto entra in vigore il 22 settembre 2017.

Preventivo Polizza Infortuni >


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