Avvocati: Polizza obbligatoria, il decreto attuativo 22 Settembre 2016 in sintesi
Assicurazione professionale avvocato
L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, anche per colpa grave per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.In caso di responsabilità solidale dell'Avvocato con altri soggetti, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'Avvocato per l'intero.
L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato.
Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:
L'assicurazione deve prevedere una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.
L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro
Massimali richiesti:
Attività svolta in forma individuale:
con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00:Massimale minimo: 350.000,00 eurocon fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000,00 euro e non superiore a euro 70.000,00:Massimale minimo: 500.000,00con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00:Massimale minimo: 1.000.000,00
Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti
con un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00Massimale minimo: Euro 2.000.000,00 per anno, con il limite di euro 1.000.000,00 per sinistrocon un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00Massimale minimo: Euro 4.000.000,00 per anno, con il limite di euro 2.000.000,00 per sinistro
Attivita' svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti
Massimale minimo: Euro 10.000.000,00 per anno, con il limite di euro 5.000.000,00 per sinistro
In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato.
Assicurazione contro gli infortuni
L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonchè delle spese mediche.
Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.
Le somme assicurate minime sono le seguenti:
- capitale caso morte: euro 100.000,00;
- capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00;
- diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00.
Il decreto entra in vigore il 22 settembre 2017.