L’avvocato, al pari di molti altri professionisti, nell’accettare un incarico assume un’obbligazione di mezzi e non di risultati, ciò vale a dire che promette di tutelare gli interessi del suo cliente al massimo delle proprie possibilità ma non può, per ovvie ragioni, garantire il buon esito del proprio lavoro.

 

Quando si può ritenere inadempiente il professionista? Posto che non esiste uno strumento di lettura della prestazione né una tabella che possa dire quando un avvocato abbia adempiuto correttamente, onorando l’obbligo assunto, è facile che ex post possano insorgere contestazioni, talvolta pretestuose.

 

Su alcuni profili della responsabilità civile avvocato maggiormente contestati, il confronto -prima solo dottrinale- si è sviluppato in una vera e propria disfida in punta di appello, fino al momento in cui ad essere chiamata in causa è stata la giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione. A partire dalle sue pronunce è possibile definire non tanto un insieme chiuso e limitato dei casi in cui un avvocato è responsabile per inadempimento, quanto più offrire un sistema di orientamento per capire quali sono le ipotesi più rilevanti.

 

Cassazione 14597/2004: l’avvocato ha l’obbligo di consigliare il proprio assistito affinché non intraprenda o prosegua azioni che presentino alte probabilità di esito sfavorevole. Con la sentenza 6782/2015 la Corte torna sul tema precisando che l’avvocato dovrà presentare al proprio assistito ogni circostanza giuridica o fattuale capaci di impedire il raggiungimento dell’obiettivo o che possano comunque produrre effetti dannosi, tutto nel quadro di un più ampio dovere di informazione, sollecitazione, dissuasione.

 

Cassazione 20869/2004: l’avvocato è responsabile per la difesa tecnica anche quando la scelta della strategia abbia visto coinvolto il cliente (10289/2015) dal momento che il soggetto con cognizione di causa, e con a disposizione strumenti tecnici di valutazione del merito della contesa, non è il cliente ma l’avvocato che quindi non potrà farsi scudo della partecipazione del proprio assistito alla decisione di muoversi in un modo anziché in un altro.

 

Cassazione 25963/2015: sempre in riferimento al dovere di informazione e sollecitazione, l’avvocato dovrà indicare al proprio cliente quali siano gli elementi indispensabili per l’accoglimento della domanda, in caso di omissione si configura adempimento grave per il mancato svolgimento di quelle attività comunque funzionali alla tutela dell’assistito.

 

Lette in questo modo le sentenze sembrano suggerire che la responsabilità civile avvocato si sia estesa in modo ipertrofico, tale per cui non importa quanto virtuosa sia stata la condotta personale e professionale del legale, questi sarà sempre responsabile. Pur anticipando che nel prossimo intervento ci preoccuperemo di descrivere per sommi capi le ‘esenzioni’ da responsabilità, non possiamo non ricordarvi che esiste un rimedio a questo tipo di inconvenienti: con una polizza professionale avvocato sarete tutelati al 100% nello svolgimento delle vostre attività, lavorare senza pensieri per lavorare bene, lavorare bene per non commettere errori!


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