La Polizza Certificazioni Transizione 5.0 è obbligatoria?
Sì, secondo l’articolo 15, comma 8, del DM "Transizione 5.0", i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile. Questa copertura è necessaria per tutelare le imprese nel caso di errori tecnici o dichiarazioni non veritiere che possano portare alla decadenza dei benefici.
La polizza deve prevedere un
massimale adeguato, commisurato al numero di certificazioni emesse e agli importi dei benefici associati ai progetti di innovazione. In questo modo, si garantisce alle imprese e al bilancio dello Stato la copertura per eventuali danni derivanti dall'attività svolta.
Cosa copre la Polizza Certificatore 5.0 Stand Alone?
La polizza copre esclusivamente l’attività di rilascio delle
certificazioni tecniche del risparmio energetico. Nello specifico, garantisce la validità delle certificazioni redatte
ex ante per attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, ed
ex post per verificare che i risultati ottenuti siano conformi a quanto previsto inizialmente.
La copertura assicurativa comprende, inoltre, la responsabilità dell’assicurato per eventuali perdite patrimoniali causate alla
Pubblica Amministrazione e/o all’Erario. La compagnia si impegna a indennizzare l’assicurato per qualsiasi importo sia tenuto a pagare, a seguito di decisioni della Corte dei Conti, per azioni, omissioni o ritardi nell’esercizio dell’attività di certificazione dichiarata.
Durata della polizza per certificazioni 5.0
L’assicurazione è nella forma “
claims made”, il che significa che copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato e all'assicuratore durante il periodo di efficacia della polizza. Queste richieste devono derivare da eventi, errori o omissioni avvenuti non prima della data di
retroattività concordata.
Postuma decennale
In caso di
cessazione del contratto, può essere attivato un
maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento della durata di 10 anni. Questo coprirà tutte le richieste di risarcimento relative a negligenze o errori verificatisi prima della cessazione della polizza, ma non prima della data di retroattività. Il massimale annuo, indicato nel contratto di polizza, rappresenterà il limite massimo di copertura per l'intero periodo di ultrattività.
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