Polizza Infortuni Avvocato obbligatoria (Legge 247/2012)
L'articolo 12, comma 2, della Legge 247/2012 impone agli avvocati, alle associazioni e alle società tra professionisti l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per coprire gli infortuni subiti da collaboratori, dipendenti e praticanti nello svolgimento dell’attività professionale. La copertura deve estendersi anche agli infortuni che si verificano al di fuori dello studio legale, ad esempio quando collaboratori o praticanti operano come sostituti o collaboratori esterni occasionali. La normativa prevede inoltre che gli estremi della polizza, così come eventuali variazioni, debbano essere comunicati al consiglio dell’ordine di appartenenza.Per completezza, ricordiamo che inizialmente l’obbligo assicurativo riguardava anche gli avvocati stessi, e non solo collaboratori e dipendenti. Tuttavia, questa disposizione è stata eliminata con il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha modificato l’articolo 12, comma 2, rimuovendo l’espressione “a sé (derivanti)”. Nonostante l’obbligo sia stato abolito, gli avvocati possono comunque scegliere di sottoscrivere una polizza infortuni personale per una maggiore tutela.
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Oltre alla copertura per gli infortuni, la Legge 247/2012 impone agli avvocati l’obbligo di stipulare una Polizza RC Professionale per tutelarsi da richieste di risarcimento derivanti dall’attività professionale. Approfondisci i dettagli e confronta le migliori soluzioni disponibili su Polizza Professionale Avvocato.Il preventivo è gratuito, non vincolante e ti assicura il prezzo per 60 giorni
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