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Polizza Infortuni Dipendenti Istituto di Vigilanza

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Assicurazione Infortuni per dipendenti degli istituti di vigilanza

In base all’Articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 24 luglio 2023, valido fino al 23 luglio 2028, i datori di lavoro degli istituti di vigilanza sono obbligati ad assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL. Questo obbligo si applica a tutto il personale soggetto all’assicurazione obbligatoria, secondo le leggi e i regolamenti in vigore.
Oltre a questa copertura, però, gli istituti di vigilanza devono stipulare un’assicurazione cumulativa specifica per il personale tecnico-operativo, come le guardie giurate, gli operatori di sala operativa e gli addetti al trasporto valori. Questa polizza copre gli eventi di morte o invalidità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro durante l’esercizio delle attività professionali.

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Massimali della Polizza Infortuni Dipendenti Istituti di Vigilanza

Secondo lo stesso articolo del CCNL, la polizza assicurativa per il personale tecnico-operativo deve rispettare i seguenti massimali:
  • 51.650,00 € in caso di morte;
  • 103.300,00 € in caso di invalidità permanente. Tuttavia, non è previsto alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 50%. Quando l'invalidità permanente raggiunge o supera il 51%, l’indennizzo viene liquidato al 100%.

Se un lavoratore o un erede ha diritto all'indennizzo, è necessario presentare la richiesta di liquidazione entro un anno dall’evento, come stabilito dall’Articolo 2952 del Codice Civile.
Inoltre, il datore di lavoro deve fornire, su richiesta scritta, una copia della polizza assicurativa alle Organizzazioni Sindacali Territoriali (OO.SS.) affiliate alle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del contratto.

Altre polizze obbligatorie per gli istituti di vigilanza

Oltre alla polizza infortuni per i dipendenti, gli istituti di vigilanza sono obbligati a sottoscrivere altre coperture assicurative previste dalla normativa vigente, tra cui:
  • Polizza RCT/RCC: questa copertura protegge contro i danni a terzi (Responsabilità Civile verso Terzi, RCT) e contro gli inadempimenti contrattuali (Responsabilità Civile Contrattuale, RCC). È obbligatoria per tutte le attività di vigilanza, come previsto dal DM 269/2010. Per maggiori informazioni, puoi consultare la pagina dedicata all’Assicurazione RCT/RCC Istituto di Vigilanza;
  • Polizza fideiussoria: necessaria per ottenere la licenza di esercizio, questa polizza garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dall’attività di vigilanza e dalle condizioni imposte dalla licenza, in conformità all’Articolo 137 del TULPS. Ulteriori dettagli sono disponibili nella pagina dedicata alla Polizza Fideiussoria Istituto di Vigilanza.

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