Polizza calamità naturali obbligatoria per imprese ed aziende (Legge di Bilancio 2024)
Secondo l'art. 1, comma 101 della
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese con sede legale in Italia (o all'estero con una stabile organizzazione in Italia) tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, devono sottoscrivere
entro il 31 dicembre 2024 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, ovvero
sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
I
beni da assicurare sono quelli indicati nello stato patrimoniale e specificati all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
Questo vuol dire che
l'obbligo di assicurazione riguarda solo i beni di proprietà dell'azienda, non quelli in locazione. Di conseguenza, se un'azienda possiede solamente il
contenuto di un immobile in affitto (cioè impianti, macchinari e attrezzature), dovrà assicurare esclusivamente quei beni di proprietà, e non il
fabbricato (cioè l'immobile stesso).
Sanzioni ed eccezioni
Secondo il comma 102 della stessa legge, l'inosservanza della norma comporta il rischio di perdere l'accesso a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni finanziarie, specialmente in contesti legati a eventi calamitosi e catastrofali.
Al comma 111, si specifica che le
imprese agricole (come definite dall'art. 2135 del codice civile) sono escluse da questo obbligo e seguono le normative specifiche del settore agricolo previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Cosa copre la Polizza Rischi Catastrofali Imprese?
A seconda del tipo di beni di proprietà dell'azienda, la polizza può essere applicata al fabbricato, al contenuto o ad entrambi.
Per "
fabbricato" si intende l'intero
complesso edilizio dove si svolge l’attività professionale dichiarata, inclusi piazzali, lastricati, strade interne e impianti essenziali come quelli idrici, elettrici e termici.
Per "
contenuto" si intende l'insieme di beni legati all'attività professionale dichiarata posti all'interno dei fabbricati e del perimetro aziendale, come
macchinari, attrezzature, merci e valori.
In conformità alle disposizioni della Legge 213/2023, la copertura prevede due principali garanzie:
- Garanzia Terremoto ➔ copre i danni materiali e diretti causati da un terremoto ai beni assicurati. La copertura è valida a condizione che quest'ultimo si trovi in un'area identificata come colpita dal sisma dalle autorità competenti;
- Garanzia Alluvione/inondazione ➔ copre i danni materiali e diretti causati da alluvioni, inondazioni e bombe d'acqua ai beni assicurati.
Ulteriori garanzie
Generalmente rientrano in copertura una serie di eventi correlati, come ad esempio:
- spese per rimozione, trasporto, deposito temporaneo presso terzi e ricollocamento del contenuto, se il fabbricato è temporaneamente danneggiato o dichiarato inagibile;
- danni verificatisi nelle ore successive all'evento che ha causato il sinistro, perchè considerati parte di un unico episodio;
- danni derivanti da incendi o esplosioni provocati dall'evento catastrofico;
- danni causati per ordine delle autorità da soccorritori o altre persone, se necessari per prevenire o limitare i danni.
Esclusioni: cosa non è assicurato?
Nella maggior parte dei testi di polizza, sono esclusi dalla copertura:
- fabbricati non pertinenti all'attività esercitata e dichiarata nel contratto;
- fabbricati in costruzione, ricostruzione, in stato di abbandono o dichiarati inagibili alla sottoscrizione della polizza;
- fabbricati costruiti abusivamente o con caratteristiche difformi rispetto a quanto dichiarato;
- fabbricati non conformi alle tipologie costruttive descritte nel testo di polizza della compagnia scelta;
- terreni, boschi, alberi, coltivazioni, o bestiame;
- aeromobili, imbarcazioni, veicoli non correlati all'attività dichiarata;
- beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, se già assicurati da altre polizze;
- merci su automezzi di terzi posteggiati nel perimetro aziendale, se già assicurati da altre polizze;
- impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurati da altre polizze;
- cose all'aperto o sotto tettoie, esclusi impianti fissi.
Consigliamo di esaminare attentamente il documento informativo relativo alla polizza scelta per tutti i dettagli della copertura fornita dalla compagnia assicurativa.
Franchigie e scoperti della Polizza Rischi Catastrofali Aziende
Secondo la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, comma 104, la polizza può prevedere
scoperti o franchigie entro il limite del 15% del danno.
La
franchigia è un
importo fisso che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Ad esempio, se la franchigia è di 500€, l'assicurato dovrà pagare i primi 500€ di ogni sinistro, mentre la compagnia assicurativa coprirà il restante importo.
Lo
scoperto è la
percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Ad esempio, se lo scoperto è del 10%, l'assicurato dovrà pagare il 10% di ogni sinistro, indipendentemente dall'entità del danno.
Consigliamo di consultare il fascicolo informativo della polizza selezionata per approfondire le caratteristiche della copertura offerta dalla compagnia assicurativa.
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