Per quali imprese è obbligatoria la Polizza Catastrofi Naturali?
Secondo l'art. 1, comma 101 della Legge 213/2023, l'obbligo di stipulare la polizza si riferisce alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'
iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.
Al comma 111, si specifica che le
imprese agricole (come definite dall'art. 2135 del codice civile) sono esenti dall'obbligo e seguono le normative specifiche del settore agricolo previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Inosservanza dell'obbligo: sono previste sanzioni?
Secondo il comma 102 della stessa legge, l'inosservanza della norma comporta il rischio di
perdere l'accesso a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni finanziarie, specialmente in contesti legati a eventi calamitosi e catastrofali. Al momento, tuttavia, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non sottoscrivono la polizza.
Assicurazione Catastrofi Naturali Imprese: cosa assicurare?
Secondo l’art. 1, comma 101, della Legge 213/2023, l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa riguarda i beni indicati nell’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II (Immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, ovvero:
- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
Il nuovo decreto attuativo (D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025) chiarisce che l’obbligo assicurativo si estende a tali beni “
a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa”. Nel concreto, la norma stabilisce quanto segue.
Beni di proprietà:
Sono da assicurare i beni (elencati nei precedenti punti 1,2,3) di proprietà dell'impresa,
se strumentali all’attività esercitata (cioè utilizzati effettivamente nello svolgimento dell’attività). Tali beni sono individuati secondo i criteri contabili (OIC 16) e iscritti tra le immobilizzazioni materiali in bilancio. A titolo di esempio:
- è da assicurare un capannone industriale usato come sede operativa;
- non è da assicurare un immobile detenuto solo a fini di investimento finanziario.
Beni in affitto, locazione o leasing:
Sono da assicurare i beni (elencati nei precedenti punti 1,2,3) utilizzati dall'impresa in base ad un contratto di locazione (affitto, etc),
a meno che siano di proprietà di un'altra impresa soggetta allo stesso obbligo.
In sintesi, potremmo stabilire le seguenti regole generali:
- se il bene in affitto/locazione è di proprietà di una persona fisica ➔ la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023.
○ Esempio 1: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà del sig. Rossi (persona fisica). La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".
- se il bene in affitto/locazione è di proprietà di un’altra impresa ed è funzionale all'attività di quest'ultima ➔ la copertura assicurativa è a carico del proprietario.
In questo caso, infatti, il proprietario è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023, perché il bene (ceduto in locazione/affitto) è strumentale all'attività d'impresa.
○ Esempio 2: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà della società immobiliare "EdilSud". La polizza del fabbricato è a carico della società "EdilSud".
○ Esempio 3: il negozio "BioCosmesi" utilizza macchinari di proprietà della società di leasing "FarmaLeasing". La polizza per impianti e macchinari è a carico della società "FarmaLeasing".
- se il bene in affitto/locazione è di proprietà di un’altra impresa, ma non è funzionale all'attività di quest'ultima ➔ la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023, perché il bene (ceduto in locazione/affitto) non è strumentale all'attività d'impresa.
○ Esempio 4: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà della società "Spanish School", attiva nell'ambito della formazione. La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".
- se il bene in affitto/locazione è di proprietà di una impresa agricola ➔ la copertura assicurativa è a carico dell’impresa che lo utilizza.
In questo caso, infatti, il proprietario non è soggetto all'obbligo sancito dalla Legge 213/2023.
○ Esempio 5: il negozio "BioCosmesi" è in fitto nell'immobile di proprietà dell'impresa agricola "Agroblu". La polizza del fabbricato è a carico della società "BioCosmesi".
In ulteriore sintesi, suggeriamo quanto segue:
Proprietario del bene in affitto/locazione: |
Chi deve assicurare: |
Persona fisica |
utilizzatore |
Impresa (che utilizza il bene per la propria attività) |
proprietario |
Impresa (che NON utilizza il bene per la propria attività) |
utilizzatore |
Impresa agricola |
utilizzatore |
Tuttavia specifichiamo che, in deroga alla norma, le parti hanno facoltà di accordarsi diversamente.
Si possono assicurare altri beni?
Oltre a quanto richiesto dalla normativa, è possibile estendere la copertura anche ad altre tipologie di beni, tra cui:
- merci;
- altro contenuto, che non rientra nelle definizioni ai precedenti punti 2) e 3);
- impianti fotovoltaici e solari termici.
Queste garanzie aggiuntive risultano particolarmente importanti perché consentono di ottenere una copertura più ampia e di tutelare ulteriormente l’impresa, preservandone la continuità operativa e salvaguardando il valore complessivo dei beni.
Per maggiori dettagli sui beni soggetti all'obbligo assicurativo, scopri
cosa si intende per Terreni, Fabbricati, Impianti, etc nella Polizza Catastrofale Imprese.
Sede legale o sede operativa?
I dati oggetto della copertura devono fare riferimento alla
sede operativa. Nel caso di più sedi operative o in presenza di situazioni particolari, durante la registrazione del preventivo è consigliabile fornire ulteriori dettagli nelle Note, in modo che uno dei nostri consulenti possa esaminare il caso specifico con la massima attenzione.
Esclusioni: cosa non è assicurato?
Nella maggior parte dei testi di polizza, sono esclusi dalla copertura:
- fabbricati non pertinenti all'attività esercitata e dichiarata nel contratto;
- fabbricati in costruzione, ricostruzione, in stato di abbandono o dichiarati inagibili alla sottoscrizione della polizza;
- fabbricati costruiti abusivamente o con caratteristiche difformi rispetto a quanto dichiarato;
- fabbricati non conformi alle tipologie costruttive descritte nel testo di polizza della compagnia scelta;
- terreni, boschi, alberi, coltivazioni, o bestiame;
- aeromobili, imbarcazioni, veicoli non correlati all'attività dichiarata;
- merci su automezzi di terzi posteggiati nel perimetro aziendale, se già assicurati da altre polizze;
- impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurati da altre polizze.
Consigliamo di esaminare attentamente il documento informativo relativo alla polizza scelta per tutti i dettagli della copertura fornita dalla compagnia assicurativa.
Cosa copre l'Assicurazione Calamità Naturali Imprese?
In conformità alle disposizioni della Legge 213/2023 (art. 1, comma 101), la polizza copre i danni materiali e diretti subiti a seguito di:
- TERREMOTO;
- ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
- FRANAMENTO.
Inoltre, generalmente rientrano in copertura anche una serie di garanzie correlate, come ad esempio:
- danni verificatisi nelle ore successive all'evento che ha causato il sinistro, perchè considerati parte di un unico episodio;
- danni derivanti da incendi o esplosioni provocati dall'evento catastrofico;
- danni causati per ordine delle autorità da soccorritori o altre persone, se necessari per prevenire o limitare i danni.
- spese per rimozione, trasporto, deposito temporaneo presso terzi e ricollocamento del contenuto, se il fabbricato è temporaneamente danneggiato o dichiarato inagibile;
- onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti.
Anche in questo caso, il nostro consiglio è di verificare attentamente il set informativo della polizza per tutti i dettagli sulla copertura.
Limiti di copertura della Polizza Rischi Catastrofali Imprese
Ai sensi dei commi 104 e 105 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere uno
scoperto e un
limite di indennizzo.
Il decreto attuativo (D.M. MEF n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025) ne definisce i criteri agli articoli 6 e 7, come riepilogato nella tabella seguente.
Somma assicurata |
Scoperto |
Indennizzo |
Fino a 1 mln di euro |
non più del 15% del danno indennizzabile |
100% della somma assicurata |
Da 1 a 30 mln di euro |
non più del 15% del danno indennizzabile |
non meno del 70% della somma assicurata |
Oltre 30 mln di euro (grandi imprese) |
stabilito tra le parti |
stabilito tra le parti |
Polizze Rischi Catastrofali già attive
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle disposizioni di legge decorre dal primo rinnovo o quietanzamento utile. Pertanto, le imprese che hanno sottoscritto tali polizze prima del 31 marzo possono considerare assolto l’obbligo normativo, a condizione che siano presenti tutte e tre le coperture obbligatorie (terremoto, alluvione - inclusi esondazione e inondazione - e frane). Qualora anche solo una di queste garanzie risulti assente, la copertura non sarà considerata conforme e dovrà essere integrata entro il 31 marzo.
Assicurazione Catastrofi Naturali: quanto costa?
Il costo della polizza per i rischi catastrofali dipende da diversi fattori, tra cui:
- le caratteristiche dell’edificio in cui viene svolta l’attività (n° piani, anno di costruzione, materiali, etc);
- la posizione geografica e il livello di rischio dell’area;
- i beni in uso all’impresa.
Sono disponibili soluzioni
a partire da 100 euro, ma ogni situazione deve essere valutata nello specifico per garantire la copertura più adeguata alle esigenze della tua azienda.
Durante la richiesta del preventivo, ti chiediamo di compilare con attenzione il
questionario di valutazione del rischio. Questo passaggio può richiedere alcuni minuti, ma è essenziale per analizzare nel dettaglio la tua situazione e offrirti la proposta migliore tra quelle presenti sul mercato.
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