Chi ha l'obbligo di stipulare la Polizza Catastrofi Naturali?
Secondo l'art. 1, comma 101 della Legge 213/2023, l'obbligo di stipulare la polizza si riferisce alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo si applica quindi a tutte le imprese che operano nel
settore commerciale, industriale, artigianale o dei servizi, sia sotto forma di impresa individuale che di società di persone, di capitali, cooperative, e simili.
Inosservanza dell'obbligo
Secondo il comma 102 della stessa legge, l'inosservanza della norma comporta il rischio di perdere l'accesso a contributi, sovvenzioni ed agevolazioni finanziarie, specialmente in contesti legati a eventi calamitosi e catastrofali.
Chi è esente dall'obbligo di stipula della Polizza Calamità Naturali?
Al comma 111, si specifica che le
imprese agricole (come definite dall'art. 2135 del codice civile) sono escluse da questo obbligo e seguono le normative specifiche del settore agricolo previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Assicurazione Catastrofi Naturali Imprese: cosa deve essere assicurato?
Secondo l'art. 1, comma 101 della Legge 213/2023, l'obbligo di stipulare la polizza si riferisce ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, ovvero le immobilizzazioni materiali:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
L'obbligo di assicurazione riguarda solo i beni iscritti nell'attivo di bilancio, cioè i beni di proprietà dell'azienda, e non quelli in locazione. Di conseguenza:
- se un'azienda è in locazione nell'immobile in cui è esercitata l'attività professionale, la polizza dovrà coprire solamente il contenuto, cioè impianti, macchinari e attrezzature di proprietà;
- se l'azienda possiede l'immobile in cui è esercitata l'attività professionale, la polizza dovrò coprire il fabbricato (cioè l'immobile stesso ed eventuali pertinenze) e il contenuto.
Cosa copre l'Assicurazione Calamità Naturali Imprese?
A seconda del tipo di beni di proprietà dell'azienda, la polizza può assicurare il fabbricato, il contenuto o entrambi.
Per "
fabbricato" si intende l'intero
complesso edilizio (o una sua porzione) dove si svolge l’attività professionale dichiarata, incluse eventuali dipendenze/pertinenze ed impianti essenziali come quelli idrici, elettrici e termici.
Per "
contenuto" si intende l'insieme di beni legati all'attività professionale dichiarata posti all'interno del fabbricato e del perimetro aziendale, come
macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Garanzie obbligatorie
In conformità alle disposizioni della Legge 213/2023, la copertura prevede tre principali garanzie:
- TERREMOTO;
- ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE;
- FRANAMENTO.
Inoltre, rientrano in copertura anche una serie di eventi correlati, come ad esempio:
- spese per rimozione, trasporto, deposito temporaneo presso terzi e ricollocamento del contenuto, se il fabbricato è temporaneamente danneggiato o dichiarato inagibile;
- danni verificatisi nelle ore successive all'evento che ha causato il sinistro, perchè considerati parte di un unico episodio;
- danni derivanti da incendi o esplosioni provocati dall'evento catastrofico;
- danni causati per ordine delle autorità da soccorritori o altre persone, se necessari per prevenire o limitare i danni;
- onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti.
Esclusioni: cosa non è assicurato?
Nella maggior parte dei testi di polizza, sono esclusi dalla copertura:
- fabbricati non pertinenti all'attività esercitata e dichiarata nel contratto;
- fabbricati in costruzione, ricostruzione, in stato di abbandono o dichiarati inagibili alla sottoscrizione della polizza;
- fabbricati costruiti abusivamente o con caratteristiche difformi rispetto a quanto dichiarato;
- fabbricati non conformi alle tipologie costruttive descritte nel testo di polizza della compagnia scelta;
- terreni, boschi, alberi, coltivazioni, o bestiame;
- aeromobili, imbarcazioni, veicoli non correlati all'attività dichiarata;
- beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, se già assicurati da altre polizze;
- merci su automezzi di terzi posteggiati nel perimetro aziendale, se già assicurati da altre polizze;
- impianti ed apparecchiature elettroniche già assicurati da altre polizze;
- cose all'aperto o sotto tettoie, esclusi impianti fissi.
Consigliamo di esaminare attentamente il documento informativo relativo alla polizza scelta per tutti i dettagli della copertura fornita dalla compagnia assicurativa.
Franchigie e scoperti della Polizza Rischi Catastrofali Imprese
Secondo la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, comma 104, la polizza può prevedere
scoperti o franchigie entro il limite del 15% del danno.
La
franchigia è un
importo fisso che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Ad esempio, se la franchigia è di 500€, l'assicurato dovrà pagare i primi 500€ di ogni sinistro, mentre la compagnia assicurativa coprirà il restante importo.
Lo
scoperto è la
percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro. Ad esempio, se lo scoperto è del 10%, l'assicurato dovrà pagare il 10% di ogni sinistro, indipendentemente dall'entità del danno.
Consigliamo di consultare il fascicolo informativo della polizza selezionata per approfondire le caratteristiche della copertura offerta dalla compagnia assicurativa.
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