Obbligo di assicurazione per l'incarico di verifica della progettazione
Secondo l'Articolo 37, comma 3 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 , "
Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali". Pertanto,
la polizza risulta obbligatoria tanto per il professionista interno che per quello esterno.
Per i
SOGGETTI INTERNI, l'onere della stipula è a carico della stazione appaltante come suggerito da diverse disposizioni del nuovo Codice degli Appalti (36/2023):
- Art. 2, comma 4: per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale;
- Art. 45, comma 7, lett. c): una parte delle risorse è utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
L'obbligo è ulteriormente confermato dal MIT con il parere del 26 febbraio 2024, n. 2329, secondo cui "
l'assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento, compresi nell’elenco di cui allegato I.10" del D.Lgs. 36/2023.
Per i
SOGGETTI ESTERNI, l'onere di stipula è invece a carico del professionista stesso, che risulta in questo caso sia assicurato che contraente. Questa obbligazione deriva dall'Art. 5 del D.P.R. 137/2012, secondo cui i professionisti sono tenuti a stipulare un’idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.
Facciamo notare che, secondo l'art. 43 comma 1 lettera b) dell'Allegato I.7, può essere ammessa una
deroga alla stipula della polizza nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività. In questo caso, la polizza deve essere integrata con una dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca per lo specifico progetto le condizioni e i massimali richiesti.
Cosa copre l'Assicurazione Verificatore di Progetto?
La polizza tiene indenne l'assicurato per le somme che è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante se responsabile di
errori e omissioni nella verifica del progetto, che risulta compromesso nella sua realizzazione o utilizzo. Il professionista è infatti tenuto a risarcire i danni alla Stazione Appaltante se non adempie agli obblighi previsti dal suo incarico, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista per le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo (articolo 42, commi 1-2 , Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023).
Ricordiamo che l’assicurazione opera secondo la modalità
Claims Made, pertanto copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità del contratto. Terminato questo periodo, la copertura perde ogni efficacia.
RC Verificatore: rischi esclusi
Generalmente, i testi di polizza non coprono richieste di risarcimento derivanti da:
- danni derivanti da dolo e frode dell’assicurato;
- mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- mancanza di requisiti professionali, come l'iscrizione all'Albo, la relativa revoca, sospensione, ecc..;
- attività diversa da quella/e indicata/e nel questionario/modulo di proposta;
- multe e ammende di qualsiasi tipo inflitti direttamente all’assicurato;
- danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;
- danni consequenziali.
Tuttavia, consigliamo di leggere attentamente il set informativo della polizza scelta per avere un elenco più accurato delle esclusioni.
Durata della polizza per l'incarico di verifica di progetto
Secondo l'articolo 43 dell'Allegato I.7, la polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica deve avere durata
fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia e il premio pagato rimane comunque acquisito dagli assicuratori.
Se, invece, il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione non viene emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l’ultimazione dei lavori, l’assicurato/contraente può chiedere una
proroga della polizza, che verrà valutata dagli assicuratori.
Massimali delle polizze per verificatore di progetto (D.lgs 36/2023)
Secondo l'articolo 43 dell'Allegato I.7, il massimale della polizza per gli inarichi di verifica deve essere stabilito come di seguito:
- per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall'art. 14 del Codice (36/2023) ➔ massimale non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di € 500.000;
- per lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall'art. 14 del Codice (36/2023) ➔ massimale non inferiore al 10 % dell'importo dei lavori, con il limite di € 1.500.000;
- per opere di particolare complessità ➔ può essere richiesto un massimale superiore a € 1.500.000 fino al 20 % dell'importo dei lavori, con il limite di € 2.500.000.
Come scegliere la migliore polizza per verificatore di progetto
La scelta di una polizza adeguata è fondamentale per tutelare il proprio lavoro da errori e omissioni. Per un verificatore di progetto, la RC Professionale assume un'importanza ancora maggiore, data la delicatezza degli incarichi svolti e le potenziali ripercussioni di eventuali negligenze.
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