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Che caratteristiche deve avere la polizza per il Broker di assicurazioni?

Gli intermediari assicurativi o riassicurativi, persone fisiche o società, iscritti nelle sezioni A e B del registro tenuto dall'IVASS, sono tenuti a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale.

La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 - Responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. 

I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:

- 1.564.610 € per ciascun sinistro;

- 2.315.610 € all’anno globalmente per tutti i sinistri.

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.

Per le società che esercitano attività assicurativa e riassicurativa il massimale globale annuo deve essere distinto per tipo di attività.

La polizza ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovate annualmente.

La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:

1 - garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Per le società iscritte nella sezione A o B la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, e agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;

2 - coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;

3 - l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello SEE;

4 - qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.

L’intermediario comunica all’Istituto la stipula della polizza per la responsabilità civile professionale:

- all’atto di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro;
- in caso di intermediario già iscritto nelle sezioni A o B, inoperativo, mediante successiva comunicazione.

L'intermediario comunica all'Istituto il rinnovo della polizza per la responsabilità civile professionale entro il 5 febbraio di ogni anno ovvero, in caso di polizza pluriennale, la conferma dell’efficacia della copertura. Decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine, l’intermediario sarà indicato nel RUI come non operativo.


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