Obbligo di assicurazione per il corsista in Medicina Generale
Secondo l'articolo 10, comma 3 della
Legge 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), tutti i professionisti sanitari del settore pubblico e privato sono tenuti a dotarsi di un'adeguata polizza assicurativa per la
colpa grave. Questa copertura serve a tutelare il professionista da eventuali richieste di risarcimento da parte della struttura sanitaria o dell'ente pubblico.
Inoltre, la Legge 448/2001 e il Decreto Legge 81/2004, successivamente convertito nella Legge 138/04, consentono al medico corsista di svolgere alcune attività al di fuori del programma formativo, come il servizio di continuità assistenziale o la sostituzione dei medici di medicina generale. In tali circostanze, è obbligatorio avere una copertura assicurativa specifica per l'esercizio dell'
attività libero professionale, a tutela di eventuali danni a terzi.
Per semplificare il processo e offrire la massima tranquillità, le compagnie assicurative hanno sviluppato un prodotto che include entrambe le coperture obbligatorie in un'unica polizza.
Assicurazione MMG in formazione: cosa copre?
La polizza copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e all'assicuratore durante il periodo di validità del contratto, purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti nello stesso periodo o durante il periodo di
retroattività stabilito.
Garanzie per attività formative (Colpa Grave Corsista MMG)
La polizza copre tutte le attività formative previste dal corso di formazione specifica in Medicina Generale, di cui al D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. ed ai sensi del DM 07/03/2006. In particolare, l’assicurato è coperto da ogni somma dovuta in caso di
colpa grave, se civilmente responsabile di danni arrecati a terzi durante l’esercizio dell’attività professionale, per:
- responsabilità civile verso terzi per fatto colposo, errore od omissione;
- azioni di rivalsa della Struttura e di surrogazione dell’impresa di assicurazione;
- azioni di rivalsa dell’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
Garanzie per attività extra formative (guardia medica, etc)
La polizza include le attività svolte in qualità di medico di base per le prestazioni svolte conformemente alla normativa vigente e compatibili con la formazione, come ad esempio:
- sostituzione del medico di Medicina Generale e del pediatra di libera scelta;
- Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), anche stagionale per turisti (ex Guardia Medica Turistica);
- somministrazione di vaccini;
- docente per corsi di primo soccorso e presso istituti di formazione;
- medico accompagnatore durante vacanze studio di gruppi di studenti;
- assistenza medica svolta all’interno di eventi sportivi e manifestazioni;
- servizio di guardia interdivisionale;
- medico prelevatore presso laboratori privati od associazioni;
- attività di consulenza presso e per conto di strutture sanitarie o enti pubblici e privati (es. case di cura private, palestre, istituti termali, centri benessere);
- interventi di primo soccorso eseguiti in qualità di medico per dovere di solidarietà, emergenza o soccorso sanitario al di fuori dell’attività retribuita.
Che cosa NON è assicurato?
La polizza potrebbe non includere le richieste di risarcimento derivanti da alcune attività,
se non svolte sotto la supervisione di un tutor. A titolo esemplificativo:
- trattamenti di medicina estetica, o comunque aventi finalità estetiche;
- prestazioni erogate presso reparti di Pronto soccorso per conto di una Struttura, cooperative e/o associazioni di volontariato e per il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica 118;
- attività svolta a bordo dei mezzi di soccorso in genere, sia per conto di associazioni di volontariato sia per il Servizio di Urgenza ed Emergenza 118;
- attività di medicina iperbarica.
Sono invece
sempre escluse dall’assicurazione le richieste di risarcimento derivanti da:
- violazione dell’obbligo del segreto professionale, da ingiuria o diffamazione, da ogni forma di discriminazione, persecuzione, violenze e molestie o abusi sessuali, morali o psicofisici nonché derivanti da fatti dolosi commessi dall’assicurato;
- assenza di requisiti professionali come iscrizione all’ Albo professionale del relativo Ordine o dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività assicurata;
- consulenze on line, fatta eccezione per la telemedicina come regolamentata dalla normativa vigente;
- obbligazioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende;
- danni causati da incidente o attacco cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk. Questa garanzia è fondamentale, considerando che si tratta di dati sensibili importanti, per i quali la disciplina del GDPR è molto severa.
Polizza Infortuni Corsisti Medicina Generale
Oltre alla polizza professionale, essenziale per l'esercizio della professione, durante il corso MMG è spesso richiesta una copertura assicurativa specifica per gli infortuni sul lavoro. Al fine di facilitare il corsista, sono disponibili opzioni che garantiscono una completa sicurezza durante l'attività lavorativa, mantenendo comunque un budget ragionevole. In aggiunta, è possibile estendere la protezione per coprire anche i rischi al di fuori dell'ambiente lavorativo, offrendo una tranquillità totale in qualsiasi situazione. Per maggiori informazioni, puoi consultare la pagina
Polizza Infortuni Corso MMG.
Quanto costa l'assicurazione per un MMG in formazione?
Come già detto, questa categoria professionale può beneficiare di
sconti e agevolazioni specifici, calcolati in base all'età e alla data di iscrizione all'albo. Indicativamente, la copertura assicurativa base parte da circa 100 euro all'anno.
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