La Polizza Dentisti e Odontoiatri è obbligatoria?
Dal 15 agosto 2014, dentisti e odontoiatri che esercitano la libera professione hanno l'obbligo di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale, in conformità all'art. 5 del D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 (Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali). Il medesimo articolo, al comma 1, specifica che il professionista è tenuto a comunicare al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, i dettagli della polizza professionale e il relativo massimale, nonchè ogni successiva variazione. L'obbligo è ulteriormente sancito dall'art. 10 comma 2 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, meglio conosciuta come Legge Gelli-Bianco.
I dipendenti di strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private devono invece munirsi di una polizza RC per la colpa grave (art. 10 comma 3 della Legge 8 marzo 2017, n. 24), nel caso in cui l'ospedale o l'ente pubblico avanzino richieste di risarcimento per la loro attività professionale.
Massimali della Polizza Dentista/Odontoiatra
Il decreto attuativo dell'art. 10 della L. 24/2017 (Decreto 15 dicembre 2023 n. 232) stabilisce i requisiti minimi e le condizioni generali di operatività della polizza. In particolare, l'art. 4 comma 2 definisce i massimali minimi da adottare nell'ambito della libera professione, delineati come segue:
a) SENZA attività chirurgica e anestesiologica:
- Massimale per sinistro ➔ non inferiore a € 1.000.000,00;
- Massimale per anno ➔ non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
b) CON attività chirurgica e anestesiologica:
- Massimale per sinistro ➔ non inferiore a € 2.000.000,00;
- Massimale per anno ➔ non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
c) Per sinistri riferibili a più richieste di risarcimento riconducibili allo stesso atto, errore od omissione o conseguenti ad una stessa causa:
- Massimale per sinistro e per anno ➔ non inferiore al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a-b, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Quanto dura la copertura della polizza?
L'articolo 5 del decreto attuativo della L. 24/2017 si concentra sull'efficacia temporale della polizza. Questa è prestata nella forma "claims made", pertanto copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di validità della polizza e riferite a fatti avvenuti durante lo stesso periodo o successivi alla data di retroattività stabilita. Infatti, secondo l'Art. 11 della Legge Gelli-Bianco, la garanzia assicurativa deve garantire copertura anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purchè denunciati all'assicuratore durante il periodo di assicurazione. I professionisti in attività da meno di 10 anni possono considerare un periodo di retroattività più breve, corrispondente alla data di iscrizione all'albo. Tuttavia, attivando la clausola Deeming Clause, è possibile estendere la copertura a errori dichiarati spontaneamente dall'assicurato durante il periodo di validità, anche se la richiesta di risarcimento si presenta dopo la scadenza, in qualsiasi momento.
In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale - per qualsiasi causa - deve essere previsto un periodo di copertura postuma (ultrattività) per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza (incluso il periodo di retroattività). L'ultrattività è estesa agli eredi e non è attivabile alla clausola di disdetta.
RC Professionale Dentisti: che cosa copre?
L'assicurazione è di tipo "All Risks", pertanto copre tutte le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato, purchè non siano escluse esplicitamente nel testo di polizza. Generalmente, a titolo esemplificativo, la copertura base copre:
- danni involontari ai pazienti, dovuti a:
- negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio dell' attività professionale;
- piccoli interventi chirurgici o invasivi, ambulatoriali e/o domiciliari, senza ricorso ad anestesia totale;
- manipolazione e/o rimozione di tessuti orali e/o periorali, inclusi i denti;
- strumenti e/o attrezzature rese disponibili nel campo specifico e attinente alla specializzazione conseguita;
- fatti dolosi di persone delle quali l'assicurato è tenuto a rispondere;
- agopuntura, chiroterapia e omeopatia;
- responsabilità civile personale dei singoli professionisti parte di studi associati, associazioni professionali, società;
- interventi di primo soccorso in caso di urgenza per motivi deontologici, indipendentemente dall'attività abituale dell'assicurato;
- attività intramoenia, anche allargata, e le prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
- prestazioni in regime libero-professionale presso strutture sanitarie pubbliche;
- azioni di rivalsa dell'azienda sanitaria e della struttura medico/ospedaliera nonchè dei loro assicuratori;
- azioni di rivalsa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222.
Ricordiamo che RCPolizza.it propone soluzioni di differenti compagnie assicurative, per cui è fondamentale verificare le garanzie previste leggendo attentamente il set informativo della polizza scelta.
Garanzie opzionali
È possibile estendere la copertura alle seguenti garanzie:
- attività di direttore sanitario, dirigente di II livello o primario, per le funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale;
- consenso informato, per insufficienza e/o inidoneità del consenso informato acquisito dall'assicurato;
- interventi di implantologia osteointegrata o con altre tecniche (es. carico immediato, All on Four, All on Six, Mini-Impianto, Computer Assistita);
- insuccesso implantare;
- attività di medicina estetica, per trattamenti estetici esclusivamente al volto, eseguiti con applicazione superficiale esterna o iniezione cutanea (es. filler, botulino);
- attività di medicina e chirurgia estetica (es. filler, botulino, asportazioni di neoformazioni benigne);
- postuma (protezione di eredi e tutori), in caso di cessazione definitiva dell'attività esercitata o in caso di decesso dell'assicurato. La garanzia può essere acquistata anche in un secondo momento - sia dall'assicurato che dagli eredi - purchè entro un certo limite dalla scadenza dell'ultima annualità di polizza attiva;
- RC conduzione dei locali in cui viene svolta l'attività professionale e RCO per la responsabilità civile verso i dipendenti;
- spese per il ripristino della reputazione, in seguito a danni all'immagine causati da una richiesta di risarcimento;
- attività di libero docente, Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Consulente Tecnico di Parte (CTP), titolare di cattedra universitaria, autore di testi, saggi, articoli e pubblicazioni in genere;
- tutela legale in ambito civile, penale e amministrativo, con o senza libera scelta del legale.
Garanzie per dentista/odontoiatra dipendente di struttura sanitaria - Colpa grave
Sono disponibili garanzie aggiuntive per le mansioni medico-sanitarie in qualità di dipendente, consulente o collaboratore di una struttura sanitaria, compresa l’attività di intramoenia (anche allargata):
- azioni di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria pubblica;
- azioni di rivalsa della struttura sanitaria privata;
- azioni di rivalsa dell'assicurazione della struttura sanitaria pubblica o privata.
Esclusioni: cosa non è coperto?
Solitamente non rientrano in copertura:
- danni a soggetti non considerati terzi, come il coniuge, il convivente, i genitori, i figli, ecc;
- azioni dolose dell'assicurato;
- multe e sanzioni dell’assicurato;
- circostanze e fatti noti al momento della sottoscrizione del contratto;
- danni ai dipendenti per discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
- danni a soggetti terzi, inclusi pazienti, a seguito di discriminazione, molestie, abusi o altro tipo di maltrattamento nei loro confronti;
- danni a cose causati da furto, incendio, allagamento, esplosione o scoppio, per cui è possibile stipulare una Polizza Multirischi Impresa
- plagio, violazione di diritti d’autore, copyright, licenze, appropriazione indebita o violazione di brevetto o segreto commerciale;
- danni causati da incidente o attacco cyber, per cui è possibile stipulare una Polizza Cyber Risk. Questa garanzia è fondamentale, considerando che si tratta di dati sensibili importanti, per i quali la disciplina del GDPR è molto severa;
- violazione della normativa sul trattamento dei dati;
- difetti di fabbricazione di prodotto.
Obblighi del professionista
Al momento della sottoscrizione del contratto è obbligatorio fornire informazioni veritiere e accurate riguardo al rischio da assicurare. Inoltre, durante il periodo di assicurazione, il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti che comportino un aumento del rischio assicurato.
Inoltre, secondo l’art. 5 comma 3 del Decreto 15 dicembre 2023 n. 232, in caso di sinistro denunciato, l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l’assicurato ne ha avuto conoscenza.
Come scegliere la Polizza Dentisti e Odontoiatri
Scegliere la polizza adatta per la propria attività rappresenta una decisione cruciale per la propria carriera: oltre all'obbligo normativo, infatti, una copertura adeguata consente di lavorare con serenità e concentrarsi appieno sui propri pazienti. Per individuare la polizza più idonea, è essenziale valutare attentamente i rischi connessi all'attività svolta, tenendo conto delle sue modalità e dell'entità degli interventi praticati.
Nonostante ultimamente non sia facile trovare offerte per la Polizza RC Dentista-Odontoiatra, in virtù del considerevole aumento di sinistri legati a questa professione, siamo in grado di offrirti molteplici opzioni, dalla polizza base alla soluzione completa per il professionista e lo studio associato. Compilando un breve questionario riceverai in pochi minuti un preventivo gratuito; in alternativa, è possibile contattare uno dei nostri esperti per una consulenza più approfondita.
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