Obbligo di assicurazione per i progettisti (Nuovo Codice Appalti)
Nel nuovo
Codice degli Appalti (D. Leg.vo 36/2023), l'obbligo di copertura assicurativa per i
progettisti interni non è esplicitamente definito, ma può essere dedotto da diverse disposizioni:
- Art. 2, comma 4: per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale;
- Art. 45, comma 7, lett. c): una parte delle risorse è utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
L'
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conferma che queste norme indicano l'obbligatorietà delle polizze assicurative per i progettisti interni, con spese a carico delle stazioni appaltanti. Inoltre, l'obbligo è ulteriormente sancito dal MIT con il parere del 26 febbraio 2024, n. 2329.
Anche per i
progettisti esterni, il riferimento normativo non è chiaro. Tuttavia, per la natura dell'apporto professionale del progettista e per il tipo di collaborazione, l'obbligatorietà della polizza può essere dedotta dall'
art. 5 del D.P.R. 137/2012, secondo cui il professionista è tenuto a stipulare un’idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.
Per completezza di informazione, facciamo notare che, secondo l'art. 2 Schema Tipo 2.2 del DM 193/2022, può essere ammessa una
deroga alla stipula della RC Progettista se si è già in possesso di una polizza di Responsabilità Civile Professionale (es. RC Ingegnere), con le stesse caratteristiche di copertura e con massimale specifico per questo tipo di rischio. Tuttavia, resta consigliata una polizza dedicata per l'incarico affidato.
Cosa copre l'Assicurazione Progettista?
La polizza copre i
maggiori costi che la stazione appaltante deve sostenere per la realizzazione dell’opera, rispetto a quelli che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato esente da errori od omissioni.
Per i
progettisti esterni, questo tipo di assicurazione include anche le
nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa ed è estesa anche all'operato dei professionisti di cui si avvale l'assicurato.
È importante sottolineare che la polizza per i liberi professionisti è valida solo se il nuovo progetto viene affidato, per motivate ragioni, ad un altro progettista (art. 4 comma 1 lettera a) Schema Tipo 2.2 del DM 193/2022).
Rischi inclusi in copertura
Ai sensi dell’
art. 106, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 (a cui il DM 193/2022 fa riferimento nell'art. 1 Schema Tipo 2.1 e 2.2), gli errori o le omissioni di progettazione imputabili a colpa professionale dell’assicurato includono:
- l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;
- la mancata o errata identificazione della normativa tecnica vincolante;
- il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti;
- la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
In base all'articolo 11 dello Schema Tipo 2.1 e all'articolo 12 dello Schema Tipo 2.2 del DM 193/2022, la compagnia assicurativa può occuparsi della
gestione delle vertenze a nome dell'assicurato, in sede stragiudiziale sia giudiziale, civile e penale, entro un limite pari a un quarto del massimale assicurativo. Tuttavia, la polizza non copre le spese sostenute dall'assicurato per avvocati e tecnici non designati dalla compagnia, né le multe e le ammende.
RC Professionale Progettista: rischi esclusi
In base all'articolo 5 dello Schema Tipo 2.1 e 2.2 del DM 193/2022, l’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi per:
- morte o infortuni personali;
- attività di direzione dei lavori;
- danno erariale;
- violazione di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo;
- obbligazioni assunte volontariamente dall’assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento di documenti in custodia all’assicurato;
- uso, divulgazione o comunicazione non autorizzata di dati o informazioni sensibili;
- atti derivati da un’illegittima percezione di utilità;
- esecuzione non a regola d’arte dei lavori da parte dell’esecutore;
- problemi informatici, perdite dati o incidenti cyber, per cui consigliamo di stipulare una specifica Polizza Cyber Risk.
Per un elenco completo delle esclusioni, ricordiamo di leggere attentamente il set informativo della polizza scelta.
Dichiarazioni del contraente
In base all'articolo 12 dello Schema Tipo 2.1 e all'articolo 13 dello Schema Tipo 2.2 del DM 193/2022, si ricorda che l'assicurazione si basa sulle dichiarazioni rese dal contraente nella proposta questionario, che è parte integrante della copertura assicurativa. Il contraente, infatti, dichiara che:
- l’assicurato (e i professionisti di cui si avvale in caso di società esterna) sono regolarmente iscritti nell’Albo professionale e in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
- l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’assicurato;
- la stazione appaltante ha effettuato una verifica preventiva degli elaborati progettuali.
In ogni caso, dichiarazioni false o incomplete che influiscono sulla valutazione del rischio possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, fino alla cessazione dell'assicurazione stessa (articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).
Quanto dura la Polizza Progettista?
In base all'articolo 6 dello Schema Tipo 2.1 e 2.2 del DM 193/2022, l'assicurazione diventa efficace dalla data di
consegna della progettazione, a condizione che sia stato pagato il relativo premio. Se il pagamento avviene dopo la consegna, la copertura inizia dalle ore 24:00 del giorno in cui viene effettuato l'accredito.
La copertura termina per ogni parte dell'opera alle ore 24:00 del giorno in cui viene emesso il
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, che deve essere rilasciato entro sei o dodici mesi dalla conclusione dei lavori. Se il certificato non viene emesso entro questo termine, l'assicurato può richiedere una
proroga della copertura assicurativa.
È importante sottolineare che la copertura è valida solo per eventi verificatisi entro la data di ultimazione dei lavori, indicata nella Scheda Tecnica, e notificati entro lo stesso termine.
Massimali delle polizze per progettisti
In base all'articolo 8 dello Schema Tipo 2.1 e 2.2 del DM 193/2022, il massimale previsto dalla copertura assicurativa viene determinato in relazione all’importo dei lavori progettati e alle modifiche dei contratti di appalto.
La polizza per
progettisti esterni, stipulata dall’assicurato stesso, deve avere i seguenti
massimali minimi:
- per lavori di importo inferiore a 5.225.000 euro (iva esclusa) ➔ massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000;
- per lavori di importo pari o superiore a 5.225.000 euro (iva esclusa) ➔ massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000.
La polizza per
progettisti interni, stipulata dalla stazione appaltante, deve avere un
massimale non superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
Ricordiamo che l’assicurazione offre copertura fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta il massimo importo che la compagnia assicurativa pagherà per uno o più sinistri durante il periodo di validità della polizza.
Pluralità di assicurati e responsabilità solidale
Secondo l'articolo 9 dello Schema tipo 2.1 e 2.2 del DM 193/2022, se ci sono più assicurati coperti dalla stessa polizza, il massimale resta unico anche nel caso di
corresponsabilità tra i vari assicurati. Inoltre, in base all'articolo 10, se l'assicurato è
responsabile in solido insieme ad altri soggetti, la copertura assicurativa coprirà solo la sua quota di responsabilità.
Obblighi dell'assicurato
In base all'articolo 15 dello Schema Tipo 2.1 e all'articolo 16 dello Schema Tipo 2.2 del DM 193/2022, l'assicurato deve informare tempestivamente la compagnia assicurativa sulla
data di inizio dei lavori e segnalare entro 24 mesi dall'approvazione del progetto se i lavori non sono stati avviati. In caso di sinistro, deve darne avviso scritto entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
L'assicurato è inoltre tenuto a notificare qualsiasi comunicazione ricevuta relativa a
presunti errori o omissioni a lui imputabili, senza riconoscere esplicitamente alcuna responsabilità.
Come scegliere la migliore polizza assicurativa per progettisti
La scelta di una polizza professionale per progettisti richiede un'attenta analisi dei rischi correlati all'incarico affidato e una conoscenza approfondita delle normative vigenti. Su
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