La Polizza Agente in Attività Finanziaria è obbligatoria?
Secondo l'Art. 128-quater, comma 2 del D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), l'esercizio professionale dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco gestito dall'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).
L'
iscrizione all'OAM è a sua volta subordinata alla stipula di una polizza assicurativa RC che copra i danni derivanti dall'attività professionale, come specificato dall'Art. 128-quinquies, comma 1-bis. Pertanto,
la polizza assicurativa è obbligatoria per iscriversi agli elenchi OAM e per svolgere la professione.
Inoltre, l'Art. 23, comma 5 del D.Lgs 141/2010 stabilisce che all'atto dell'iscrizione debbano essere comunicati all'OAM il luogo di conservazione della documentazione e gli estremi identificativi della polizza assicurativa.
Obbligo della polizza per dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria
L'obbligatorietà della polizza per dipendenti e collaboratori dipende, in realtà, dall'obbligo di iscrizione agli elenchi dell'OAM. Secondo L'Organismo Agenti e Mediatori, infatti:
- i dipendenti e collaboratori di agenti - persone fisiche o costituiti in forma di società di persone - che entrano in contatto con il pubblico devono essere personalmente iscritti nell’elenco degli agenti, pertanto hanno l'obbligo della polizza (che è requisito per l'iscrizione);
- i dipendenti e collaboratori di persone giuridiche (società di capitali) che entrano in contatto con il pubblico non devono essere personalmente iscritti nell’elenco degli agenti, pertanto non hanno l'obbligo della polizza.
Cosa copre la RC Professionale Agenti Attività Finanziaria?
L'assicurazione RC Professionale opera secondo il regime "
Claims Made", ovvero la copertura si attiva solo a seguito di una richiesta di risarcimento danni presentata da un terzo danneggiato durante il periodo di validità della polizza, anche se derivante da fatti illeciti commessi dall'assicurato prima dell'inizio della copertura (periodo di
retroattività). Pertanto, si considera "sinistro" la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista assicurato.
La garanzia base comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- danni derivanti dall'attività professionale;
- smarrimento di documenti;
- fatto di dipendenti e collaboratori;
- tutela dei dati personali / Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003);
- diffamazione e danni all'immagine;
- richieste di risarcimento della società mandante;
- violazione di Copyright.
Estensioni facoltative
La garanzia base può essere integrata con delle estensioni su richiesta, generalmente attivabili con il pagamento di un premio aggiuntivo:
- spese per il ripristino della reputazione;
- RC della Conduzione dello Studio - RCO (Responsabilità Civile Operai prestatori di lavoro);
- attività di recupero crediti;
- postuma (detta anche ultrattività);
- Continuous Cover;
- tutela legale in ambito civile.
Massimali dell'Assicurazione Agenti in Attività Finanziaria - Circolare OAM n. 1/12
L'art. 16, comma 1 del D.Lgs 141/2010 stabilisce che i massimali della polizza di assicurazione siano stabiliti dall'Organismo e commisurati ai volumi di attività. La
Circolare OAM n. 1/12 definisce i limiti minimi di massimale per la polizza RC professionale degli agenti in attività finanziaria, suddivisi per fasce di fatturato:
Con fatturato inferiore ad € 100.000:
- Massimale per sinistro ➔ non inferiore a € 500.000,00;
- Massimale per anno ➔ non inferiore a € 1.000.000,00.
Con fatturato compreso tra € 100.000 e € 500.000:
- Massimale per sinistro ➔ non inferiore a € 750.000,00;
- Massimale per anno ➔ non inferiore a € 1.250.000,00.
Con fatturato superiore ad € 500.000:
- Massimale per sinistro ➔ non inferiore a € 1.250.000,00;
- Massimale per anno ➔ non inferiore a € 1.750.000,00.
Questi parametri assicurativi sono progettati per adattarsi alle diverse dimensioni delle attività finanziarie svolte dagli agenti, garantendo una copertura proporzionale alle rispettive esposizioni al rischio.
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